Statuto›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 13 ago 1890
È ammesso a far parte della società solo chi gode della piena capacità giuridica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-4