StatutoTitolo II

Art. 5

In vigore dal 13 ago 1890
Verificandosi qualche vacanza nel ruolo dei soci, la società riunita in assemblea generale, provvede alle nuove nomine, le quali sono fatte sulla proposta di cinque soci, e in mancanza sulla proposta del consiglio, e devono riunire per essere valide la maggioranza di 2/3 almeno dei voti presenti. In ogni caso alla validità dell' elezione è indispensabile un numero di voti favorevoli non inferiore ai dodici. Tali nuove nomine dovranno d' obbligo esser fatte nell' adunanza ordinaria del dicembre, che immediatamente succede dopo la vacanza dei posti. Non riuscendo nessuno eletto per mancanza del numero dei voti richiesti come sopra, si rimetterà la nomina alla successiva adunanza del marzo, nella quale riusciranno eletti coloro che riporteranno maggior numero di voti; non tenendosi però conto delle nuove vacanze che si fossero verificate nell' intervallo fra le due adunanze, per le quali si provvederà nel successivo dicembre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-5

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