Statuto›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 13 ago 1890
Ogni socio ha facoltà di accedere agli uffizi della cassa nei giorni in cui sono aperti al pubblico, per richiedere al direttore informazioni generali sopra i diversi rami dell' amministrazione, fare quelle avvertenze che stima opportune perché siano esaminate dal consiglio di amministrazione, e può anche sottoporre all' assemblea generale, coll' adesione però di cinque soci, qualunque proposta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-7