Art. 6

In vigore dal 21 mag 1890
I Direttori delle scuole speciali, ove i giovani sono destinati, si varranno dell'opera loro per addestrarli sia nello insegnamento, sia nelle esercitazioni pratiche, curando che i giovani stessi frequentino i laboratori della scuola o della stazione. I Direttori delle scuole e delle stazioni riferiranno con apposito rapporto annualmente al Ministero sulla attitudine e sul profitto dei giovani. Questi rapporti saranno comunicati al Comitato per la istruzione agraria. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1890. UMBERTO. L. Miceli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-03;6827#art-6

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