Art. 2
In vigore dal 21 mag 1890
In ogni anno il Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio determina, udito il Comitato della istruzione agraria, il numero delle borse da mettere a concorso, designa degli Istituti presso i quali i candidati prescelti dovranno recarsi e ne fissa la durata.
A ciascuna borsa è assegnata la somma di lire mille, da corrispondersi nel modo che sarà stabilito dal Ministro di agricoltura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-03;6827#art-2