Art. 1
In vigore dal 21 mag 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 15 luglio 1888, n. 5608 (serie 3ª), che istituisce borse di studio per i laureati delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici;
Riconosciuta l'opportunità di comprendere alcune stazioni agrarie speciali fra gli Istituti enumerati nello ° del citato decreto;
Udito il parere del Comitato per la istruzione agraria;
Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il decreto 15 luglio 1888, n. 5608 (serie 3ª) è modificato nel modo seguente:
.
Sono istituite borse di studio a favore dei laureati delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici nell'ultimo biennio presso le scuole speciali di agricoltura presso le stazioni di prove speciali;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-03;6827#art-1