Art. 4

In vigore dal 21 mag 1890
I candidati, unitamente alla domanda dovranno presentare al Ministero di Agricoltura il diploma di laurea conseguito in una delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e le Memorie originali od i certificati speciali comprovanti la particolare attitudine del candidato per lo studio a cui dichiarerà volersi applicare. Al diploma di laurea dovranno essere uniti i prospetti dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti nella scuola superiore di agricoltura. Ai documenti si unirà anche l'atto di nascita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-03;6827#art-4

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