Regolamento›Titolo XIII
Art. 63
In vigore dal 2 feb 1890
Oltre alla esclusione portata dal comma A dell' della convenzione 16 aprile 1888, della laurea in legge e di diploma per la professione di avvocato e per la carriera della magistratura giudiziaria, se venissero annesse altre scuole ed altre sezioni fuori di quelle indicate dalla convenzione stessa, tali sezioni e scuole avranno separata amministrazione, e non potranno in nessun caso modificare per i loro fini le condizioni dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-63