RegolamentoTitolo XIII

Art. 63

In vigore dal 2 feb 1890
Oltre alla esclusione portata dal comma A dell' della convenzione 16 aprile 1888, della laurea in legge e di diploma per la professione di avvocato e per la carriera della magistratura giudiziaria, se venissero annesse altre scuole ed altre sezioni fuori di quelle indicate dalla convenzione stessa, tali sezioni e scuole avranno separata amministrazione, e non potranno in nessun caso modificare per i loro fini le condizioni dell'istituto.
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