Art. 1
In vigore dal 2 feb 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 24 maggio 1888, col quale è eretta in ente morale, colla denominazione di regio istituto Cesare Alfieri, la scuola di scienze sociali, istituita in Firenze col concorso della provincia, del comune e del signor senatore marchese Carlo Alfieri di Sostegno;
Veduto lo schema di regolamento organico approvato dalla giunta municipale e dalla deputazione provinciale di Firenze, dal marchese Carlo Alfieri di Sostegno e dal consiglio direttivo dell'istituto stesso;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il regolamento organico del regio istituto Cesare Alfieri di Firenze, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, è approvato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1889.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1890.
Reg. 172. Atti del Governo a f. 41. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
P. BOSELLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-rd-1