Regolamento›Titolo XIII
Art. 67
In vigore dal 2 feb 1890
Nel caso previsto dal comma D, dell' della convenzione 16 aprile 1888, sarà modificato il presente regolamento; ma in tale evento per approvare le modificazioni non si richiederà la maggioranza prescritta dall'. Non potrà per altro in qualsiasi modo essere alterato il metodo didattico che dà carattere speciale all'insegnamento dell'istituto.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.
Storico versioni
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