Regolamento›Titolo XIII
Art. 60
In vigore dal 2 feb 1890
L'aumento delle tasse scolastiche non potrà aver luogo che per deliberazione dell'assemblea di che al n. III. dell', a proposta del soprintendente, e col parere conforme del consigliere economo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-60