Regolamento›Titolo XI
Art. 55
In vigore dal 2 feb 1890
Saranno regolate con norme speciali, proposte dal collegio degli insegnanti ed approvate dal consiglio direttivo, l'amministrazione ai corsi dell'istituto ed il conferimento del suo diploma ai laureati delle università italiane in giurisprudenza od in filosofia e lettere ed a coloro che siano forniti di titoli equipollenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-55