Regolamento›Titolo X
Art. 51
In vigore dal 2 feb 1890
Il cancelliere dipende dal direttore, dal collegio degli insegnanti e dal consigliere economo.
Esercita le attribuzioni che gli sono affidate dai regolamenti interni della scuola e dal collegio e sorveglia il personale subalterno.
Provvede alle spese minute col fondo di che all', lettera d, e la giustifica mediante note, fatture e documenti, che, oltre la sua firma, porteranno il visto del direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-51