Regolamento›Titolo IX
Art. 48
In vigore dal 2 feb 1890
A proposta del collegio degli insegnanti, approvata dal soprintendente, gli assessori possono essere incaricati di un insegnamento temporaneo, o complementare, senza che ciò dia loro diritto ad un aumento dell'indennità di che all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-48