RegolamentoTitolo VIII

Art. 45

In vigore dal 2 feb 1890
Il direttore: a) convoca il collegio degli insegnanti e lo presiede; b) veglia alla esecuzione degli orari e dei programmi d'insegnamento per parte dei professori ed occorrendo li richiama all'osservanza dei doveri del loro ufficio; c) interviene alle sedute del consiglio direttivo a norma dell'; d) firma tutti gli atti relativi al governo didattico e disciplinare dell'istituto, che non sieno di competenza del soprintendente, ed autentica i certificati e diplomi rilasciati dall'istituto; e) trasmette alla segreteria del consiglio le deliberazioni del collegio che hanno bisogno di approvazione; f) visita le scuole, assiste, quando lo creda, alle lezioni; g) sorveglia la condotta degli studenti e prende tutte le misure disciplinari che li riguardano; h) propone al collegio degli insegnanti i provvedimenti atti a migliorare l'indirizzo pedagogico e disciplinare; i) al termine di ogni anno scolastico fa al soprintendente una particolareggiata relazione sull'andamento pedagogico e disciplinare dell'istituto e, prima di trasmettergliela, la comunica in speciale adunanza al collegio degli insegnanti per l'approvazione; l) ordina nei limiti delle sue facoltà le spese minute dell'istituto, verifica i conti delle medesime, appone il visto alle note del cancelliere per l'erogazione del fondo di che all', lettera d; m) propone al consiglio direttivo la nomina degli impiegati e degli inservienti e ne distribuisce il servizio; n) invigila affinché i registri dell'istituto sieno tenuti in buon ordine; o) prende tutte le disposizioni urgenti che sieno necessarie per il buon andamento dell'istituto, salvo a riferirne entro tre giorni al soprintendente od al collegio, secondo i casi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-45

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Art. 45 Che approva il regolamento organico del regio istituto Cesare Alfieri di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo