Regolamento›Titolo VIII
Art. 45
In vigore dal 2 feb 1890
Il direttore:
a) convoca il collegio degli insegnanti e lo presiede;
b) veglia alla esecuzione degli orari e dei programmi d'insegnamento per parte dei professori ed occorrendo li richiama all'osservanza dei doveri del loro ufficio;
c) interviene alle sedute del consiglio direttivo a norma dell';
d) firma tutti gli atti relativi al governo didattico e disciplinare dell'istituto, che non sieno di competenza del soprintendente, ed autentica i certificati e diplomi rilasciati dall'istituto;
e) trasmette alla segreteria del consiglio le deliberazioni del collegio che hanno bisogno di approvazione;
f) visita le scuole, assiste, quando lo creda, alle lezioni;
g) sorveglia la condotta degli studenti e prende tutte le misure disciplinari che li riguardano;
h) propone al collegio degli insegnanti i provvedimenti atti a migliorare l'indirizzo pedagogico e disciplinare;
i) al termine di ogni anno scolastico fa al soprintendente una particolareggiata relazione sull'andamento pedagogico e disciplinare dell'istituto e, prima di trasmettergliela, la comunica in speciale adunanza al collegio degli insegnanti per l'approvazione;
l) ordina nei limiti delle sue facoltà le spese minute dell'istituto, verifica i conti delle medesime, appone il visto alle note del cancelliere per l'erogazione del fondo di che all', lettera d;
m) propone al consiglio direttivo la nomina degli impiegati e degli inservienti e ne distribuisce il servizio;
n) invigila affinché i registri dell'istituto sieno tenuti in buon ordine;
o) prende tutte le disposizioni urgenti che sieno necessarie per il buon andamento dell'istituto, salvo a riferirne entro tre giorni al soprintendente od al collegio, secondo i casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-45