Regolamento›Titolo VIII
Art. 42
In vigore dal 2 feb 1890
A capo del collegio è un direttore che, sotto l'alta vigilanza del soprintendente, provvede all'immediato governo didattico e disciplinare dell'istituto, coadiuvato nella parte disciplinare dagli assessori della direzione. Al direttore è concessa una indennità.
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