Art. 42
RegolamentoTitolo VIII

Art. 42

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In vigore dal 2 feb 1890
A capo del collegio è un direttore che, sotto l'alta vigilanza del soprintendente, provvede all'immediato governo didattico e disciplinare dell'istituto, coadiuvato nella parte disciplinare dagli assessori della direzione. Al direttore è concessa una indennità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-42