Art. 48
RegolamentoTitolo IX

Art. 48

48 / 67
In vigore dal 2 feb 1890
A proposta del collegio degli insegnanti, approvata dal soprintendente, gli assessori possono essere incaricati di un insegnamento temporaneo, o complementare, senza che ciò dia loro diritto ad un aumento dell'indennità di che all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-12-05;3632#art-r-48