Regolamento
Art. 20
In vigore dal 18 ago 1889
Le pene disciplinari che possono essere inflitte agli allievi per mancanza ai loro doveri verso la Scuola, cattiva condotta, o assenze non giustificate, sono:
a) ammonizione privata del Direttore;
b) ammonizione del Direttore in presenza di tutta la Scuola;
c) ammonizione del Consiglio degli insegnanti, promulgata dal Direttore nella Scuola;
d) ammonizione del Governatore, promulgata in tutte le Scuole del Conservatorio;
e) sospensione temporanea dalla Scuola;
f) esclusione dagli esami di luglio;
g) espulsione definitiva.
La sospensione temporanea è pronunziata dal Direttore su rapporto del professore; l'esclusione dagli esami è pronunziata dal Governatore, in seguito a deliberazione del Consiglio degli insegnanti; entrambe le pene sono promulgate nella Scuola.
Per la espulsione definitiva occorre la sanzione del Ministro della Istruzione Pubblica. Però, l'allievo che si fosse reso meritevole di tal pena, sarà temporaneamente allontanato con ordinanza del Governatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-20