Regolamento
Art. 25
In vigore dal 18 ago 1889
L'allievo licenziato otterrà il diploma di professore di canto corale, che lo abilita all'insegnamento di tal materia in tutte le Scuole normali, secondarie e tecniche del Regno.
Il diploma sarà firmato dal Ministro della Istruzione Pubblica. In esso verranno notati: il voto singolare e complessivo ottenuto dal candidato nell'esame di licenza, e, ove ne sia il caso, le ricompense riportate in ciascun trimestre.
L'elenco di tutti i diplomi conferiti sarà volta per volta trasmesso dal Governatore al Ministero della Istruzione Pubblica (Direzione generale delle Antichità e Belle Arti), che iscriverà i nuovi candidati in apposito elenco, segnando accanto a ciascun nome i voti di merito riportati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-25