Art. 25
Regolamento

Art. 25

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In vigore dal 18 ago 1889
L'allievo licenziato otterrà il diploma di professore di canto corale, che lo abilita all'insegnamento di tal materia in tutte le Scuole normali, secondarie e tecniche del Regno. Il diploma sarà firmato dal Ministro della Istruzione Pubblica. In esso verranno notati: il voto singolare e complessivo ottenuto dal candidato nell'esame di licenza, e, ove ne sia il caso, le ricompense riportate in ciascun trimestre. L'elenco di tutti i diplomi conferiti sarà volta per volta trasmesso dal Governatore al Ministero della Istruzione Pubblica (Direzione generale delle Antichità e Belle Arti), che iscriverà i nuovi candidati in apposito elenco, segnando accanto a ciascun nome i voti di merito riportati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-25