Regolamento

Art. 19

In vigore dal 18 ago 1889
Gli allievi che, durante tre mesi consecutivi, si distinguano per istudio e contegno, e che nello esame trimestrale, raggiungano gli 8/10 in ciascuna materia, saranno assunti all'ufficio di censori, e verranno inscritti come candidati a quello di allievi maestrini. Essi decadranno di fatto da tali uffici il giorno in cui subiscano una delle punizioni di cui agli alinea b, c, d, e, f dell'. Il censore (o i censori per turno) siederà, durante la lezione, accanto al professore, coadiuvandolo nella vigilanza sulla disciplina, o in quelle altre mansioni che questi crederà affidargli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-19

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