Regolamento

Art. 14

In vigore dal 18 ago 1889
Il numero degli allievi, di ambo i sessi, per ciascun anno di corso, è limitato a quaranta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Che annette una Scuola normale di canto corale al R. Conservatorio di musica di Parma e ne approva l'annesso regolamento. — Testo vigente | Portale Normativo