Regolamento

Art. 17

In vigore dal 18 ago 1889
Gli allievi debbono provvedersi a proprie spese di tutto quel che sarà dichiarato obbligatorio per i vari insegnamenti. Essi sono tenuti a prender parte, nel secondo anno di corso, a quelle esercitazioni corali del R. Conservatorio di musica di Parma, cui siano d'accordo col professore di canto corale, chiamati dal Direttore del Conservatorio stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-07-11;6272#art-r-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo