Art. 3
In vigore dal 21 set 1888
Il personale addetto al summentovato ospedale succursale è stabilito come appresso:
1 Medico di 1ª classe - funzionante da direttore e medico curante;
1 Medico di 2ª classe - medico curante;
1 Farmacista;
1 Capo infermiere;
1 Sottocapo infermiere.
4 Infermieri (da aumentarsene il numero se il bisogno lo richiederà).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-26;5660#art-3