Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 21 set 1888
Il personale addetto al summentovato ospedale succursale è stabilito come appresso: 1 Medico di 1ª classe - funzionante da direttore e medico curante; 1 Medico di 2ª classe - medico curante; 1 Farmacista; 1 Capo infermiere; 1 Sottocapo infermiere. 4 Infermieri (da aumentarsene il numero se il bisogno lo richiederà).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-26;5660#art-3