Art. 4

In vigore dal 21 set 1888
Agli ufficiali sanitari ed al farmacista sarà corrisposta l'indennità stabilita dall'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 26 luglio 1888. UMBERTO. B. Brin. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-26;5660#art-4

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