Art. 2

In vigore dal 21 set 1888
La Direzione di detto ospedale succursale è affidata ad un medico di 1ª classe della R. Marina, il quale oltre alle funzioni di direttore eserciterà pure quelle di medico curante. Egli ha sotto i suoi ordini un medico di 2ª classe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-26;5660#art-2

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Art. 2 Che istituisce provvisoriamente nell'Isola della Maddalena un ospedale succursale militare marittimo, fissandone le norme e le modalita'. — Testo vigente | Portale Normativo