Art. 5
In vigore dal 13 set 1888
Alle spese per il mantenimento della scuola per la quota a carico dello Stato, si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo 12 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio per il corrente esercizio e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.
UMBERTO.
GRIMALDI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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