Art. 4
In vigore dal 13 set 1888
Il Ruolo del personale della scuola è fissato nel modo seguente:
professore di agricoltura stipendio L. 2400 - indennità di direzione L. 300;
professore di scienze fisiche e naturali ed aiuto-direttore, stipendio L. 2000;
maestro e censore di disciplina, insegnante di lingua italiana, di storia, di geografia, d'aritmetica e computisteria generale, stipendio L. 1800.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5643#art-4