Art. 4

In vigore dal 13 set 1888
Il Ruolo del personale della scuola è fissato nel modo seguente: professore di agricoltura stipendio L. 2400 - indennità di direzione L. 300; professore di scienze fisiche e naturali ed aiuto-direttore, stipendio L. 2000; maestro e censore di disciplina, insegnante di lingua italiana, di storia, di geografia, d'aritmetica e computisteria generale, stipendio L. 1800.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5643#art-4

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Art. 4 Che istituisce, in Messina, una scuola pratica di agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo