Art. 1
In vigore dal 13 set 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 giugno 1885 N. 3141 (Serie 3ª);
Vista la deliberazione, in data 27 marzo 1887, del Consiglio provinciale di Messina;
Vista la legge 30 giugno 1888 N. 5482, (Serie 3ª), che approva il bilancio di previsione della spesa per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1888-89;
Udito il parere del Consiglio per la istruzione agraria;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Messina una scuola pratica di agricoltura ordinata secondo le prescrizioni della legge 6 giugno 1885 N. 3141.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5643#art-1