Art. 1

In vigore dal 13 set 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 6 giugno 1885 N. 3141 (Serie 3ª); Vista la deliberazione, in data 27 marzo 1887, del Consiglio provinciale di Messina; Vista la legge 30 giugno 1888 N. 5482, (Serie 3ª), che approva il bilancio di previsione della spesa per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1888-89; Udito il parere del Consiglio per la istruzione agraria; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Messina una scuola pratica di agricoltura ordinata secondo le prescrizioni della legge 6 giugno 1885 N. 3141.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5643#art-1

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