Art. 2

In vigore dal 13 set 1888
Alle spese d'istituzione della scuola provvede la provincia di Messina col contributo proprio di L. 10,800. Lo Stato contribuisce nella spesa suddetta con la somma di L. 16,200.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5643#art-2

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