Art. 3
In vigore dal 27 apr 1888
Le norme per l'amministrazione dell'eredità Sardi, e pel conferimento delle pensioni di studio, saranno stabilite in uno statuto organico, da compilarsi dal municipio di Livorno e da sottoporsi alla Nostra approvazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1888.
Reg. 162. Atti del Governo a f. 91. Zainy.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
M. COPPINO.
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