Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 apr 1888
Le norme per l'amministrazione dell'eredità Sardi, e pel conferimento delle pensioni di studio, saranno stabilite in uno statuto organico, da compilarsi dal municipio di Livorno e da sottoporsi alla Nostra approvazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1888. Reg. 162. Atti del Governo a f. 91. Zainy. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. M. COPPINO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-05;2871#art-3