Art. 2
In vigore dal 27 apr 1888
Colla porzione delle rendite dell'eredità Sardi, già destinata al mantenimento di dette cattedre, sarà istituita una pensione di L. 600 annue, da aggiungersi alle altre tre pensioni che si conferiscono dalla fondazione Sardi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-05;2871#art-2