Regolamento§ 5

Art. 46

In vigore dal 31 mar 1887
La camarlinga cura tutte le parti della domestica economia, riceve in custodia i generi di consumo, sorveglia i servigi della guardaroba, della cucina, della dispensa, della cantina, e del refettorio, affinché tutto proceda con buon ordine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo