Regolamento›§ 4
Art. 43
In vigore dal 31 mar 1887
Quando venisse a mancare qualche lezione per impedimento dell'insegnante, la maestra maggiore provvede opportunamente.
Verificandosi qualche inconveniente nella disciplina e nell'insegnamento a cui non possa riparare colla sua autorità d'intesa colla direttrice, ne avverte l'operaio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-43