Regolamento§ 4

Art. 42

In vigore dal 31 mar 1887
Vigila sulle scuole perché sia osservato l'orario delle lezioni e gl'insegnanti in ogni cosa diano esempio di puntualità e di esattezza, sorveglia le ricreazioni, i dormitori e le pratiche religiose delle alunne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo