Regolamento›§ 5
Art. 49
In vigore dal 31 mar 1887
La camarlinga riceve dalla cassa quella somma di denaro che può occorrere per le minute spese quotidiane da farsi sul mercato ed essa ne rende conto alla fine d'ogni mese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-49