Regolamento›Capo II
Art. 33
In vigore dal 8 mag 1887
La vacanza dei posti di fondazione Castiglioni è notificata dal rettore al consiglio d'amministrazione, il quale ne informa il patrono, e col mezzo di manifesto da pubblicarsi nei modi regolari quanti potessero vantar diritto di prelazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-33