Regolamento›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 28
In vigore dal 8 mag 1887
Il giudizio sulle dissertazioni e il relativo esame orale sono demandati ad una commissione composta del preside, del professore della disciplina da cui è tratto l'argomento e di altro professore della facoltà scelta dal preside stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-28