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Art. 25
In vigore dal 8 mag 1887
Ai premi d'onore possono concorrere soltanto coloro che:
1° sono stati alunni Ghislieri nei tre ultimi anni accademici anteriori al concorso;
2° non sono incorsi mai in censure o castighi disciplinari;
3° negli esami di corso e in quelli di laurea hanno conseguito una votazione complessiva superiore a nove decimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-25