Regolamento›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 20
In vigore dal 8 mag 1887
Il godimento dei singoli assegni dura un anno.
Coloro, che avranno ottenuto un assegno di L. 1000 per studi di perfezionamento nel Regno, dovranno compiere detti studi nell'università di Pavia o presso quell'istituto che il ministero, previo parere della giunta del consiglio superiore, designerà a sensi dell'.
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