Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 37
In vigore dal 8 mag 1887
Il rettore ha stanza nel convitto, non può avere altro impegno fuori del collegio, nè assentarsi dalla città senza aver provveduto alla supplenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-37