Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 36
In vigore dal 8 mag 1887
La direzione del convitto ha per oggetto il buon andamento del medesimo, la educazione, gli studi, il profitto degli alunni nei rapporti col collegio, coll'università e con altri istituti superiori e colle famiglie. Essa è affidata interamente al rettore, il quale per tutto ciò che lo concerne, corrisponde direttamente col ministro della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-36