StatutoCapo VI

Art. 35

In vigore dal 21 ago 1885
Con regolamento ed istruzioni particolari da emanarsi dal ministero della pubblica istruzione si provvederà a determinare specificatamente le facoltà del consiglio di vigilanza, le funzioni ed i rapporti della direttrice, della vice-direttrice, del direttore spirituale, degl'insegnanti, delle maestre interne, dell'economo-cassiere e del segretario-ragioniere; e saranno date le norme relative alla disciplina interna, ai programmi, agli esami, alla uscita delle alunne, alle assenze del personale ed a quanto concerne l'amministrazione economica del collegio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo