StatutoCapo V

Art. 30

In vigore dal 21 ago 1885
In tutti i corsi sono obbligatori gl'insegnamenti dei lavori femminili, della danza, della ginnastica, del canto corale e del pianoforte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-30

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