Statuto›Capo VI
Art. 34
In vigore dal 21 ago 1885
Sono addetti al collegio:
un economo-cassiere;
un segretario-ragioniere;
un medico-chirurgo;
un chirurgo-dentista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-34