Statuto›Capo V
Art. 33
In vigore dal 21 ago 1885
L'orario generale dell'istituto, ed i programmi dè vari insegnamenti concordati dal collegio degl'insegnanti, devono in principio d'ogni anno scolastico essere approvati dal ministero, sentito il consiglio di vigilanza e il parere della direttrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-33