Art. 2

In vigore dal 5 ott 1884
La Scuola è posta sotto l'immediata sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale provvede al personale insegnante e dirigente con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per l'insegnamento della ginnastica. Alle armi provvede il Ministero della Guerra, al locale e relativo arredamento il Municipio di Roma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-27;2661#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Che istituisce in Roma una Scuola normale di ginnastica. — Testo vigente | Portale Normativo